Art. 7.
(Indulto per le pene accessorie e misura dell'espulsione dello straniero).

      1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.
      2. All'indulto di cui al presente capo non si applicano le esclusioni di cui al

 

Pag. 14

quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
      3. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il magistrato di sorveglianza dispone con decreto motivato la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, con ordine di accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica, al termine del periodo di detenzione nell'ambito del quale sia stato applicato, anche solo in parte, l'indulto. Il magistrato di sorveglianza decide senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.